Descrizione

Il Comune riceve e custodisce gli oggetti smarriti e non immediatamente riconducibili al legittimo proprietario ritrovati dai cittadini, dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio all'interno del territorio comunale.
La notizia dell’oggetto ritrovato è diffusa con una pubblicazione sull'albo pretorio del Comune ed eventualmente anche attraverso altri strumenti ritenuti più efficaci per rendere noto l’elenco degli oggetti ritrovati.
Gli oggetti consegnati rimangono custoditi per un anno, a partire dall'ultimo giorno di pubblicazione del ritrovamento, in base alla tipologia di bene e dello spazio disponibile: se l’oggetto è deperibile, il Comune decide immediatamente dove e a chi destinarlo.
Il Comune non ha alcun obbligo di manutenzione o riparazione degli oggetti smarriti durante il loro periodo di custodia.
Approfondimenti
Secondo quanto stabilito dall’art. 84 e seguenti del Regolamento di Contabilità del Comune di Riccione, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 27.11.2014, il servizio di ricevimento, custodia e riconsegna di tutti gli oggetti rinvenuti nell’ambito del territorio
comunale, nell’osservanza di quanto disposto dal Codice Civile (art. 927 e seguenti), è affidato al Servizio Economato.
Tali beni potranno essere consegnati anche al personale delle Forze dell’Ordine che poi provvederà alla consegna all’Ufficio Comunale.
E’ di esclusiva pertinenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, competente per territorio, l’accettazione di armi, munizioni e esplosivi eventualmente rinvenute nel territorio dell’Ente.
La pubblicità del ritrovamento è regolata dalle norme di legge e viene effettuata attraverso l’affissione all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune.
Chi ritrova l'oggetto deve presentarsi personalmente in Comune portando con sè un documento d'identità e descrivere dettagliatamente:
- l'oggetto ritrovato
- l'ora, la data, il luogo e le circostanze del ritrovamento.
Il Comune, al momento del ritiro degli oggetti ritrovati:
- verifica gli oggetti
- rilascia un verbale di consegna ai ritrovatori
- trattiene una copia del verbale che contiene la descrizione degli oggetti e le circostanze del ritrovamento.
I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio non hanno titolo all'acquisizione della proprietà dei beni rinvenuti.
Sia per il servizio di visura delle biciclette che per tutti gli altri beni rinvenuti, contattare il Servizio Economato dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 14, il giovedì dalle ore 8,30 alle
13:00 e dalle 15 alle 17.
Gli interessati, dovranno fornire telefonicamente una descrizione dettagliata del mezzo e/o del bene, che verrà confrontata con i verbali di ritrovamento, qualora ci sia una corrispondenza verrà concordato un appuntamento per la visione.
Il Comune restituisce gli oggetti smarriti al proprietario purché dimostri di esserne il proprietario presentando la denuncia resa presso le Autorità di pubblica sicurezza.
Al bene rinvenuto viene attribuito un valore di stima in base ai prezzi di mercato.
La consegna dei beni al legittimo proprietario od al rinvenitore è subordinata al rimborso delle spese di custodia pari al 10% del valore dell’oggetto, unitamente a tutte le altre eventualmente sostenute.
Se il ritrovatore lo chiede, ai sensi dell’art. 930 del Codice Civile, il proprietario deve inoltre pagare a titolo di premio un decimo della somma o del prezzo dell'oggetto ritrovato.
Se tale somma o prezzo eccede € 5,16 il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
Se l'oggetto non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice.
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio senza che si presenti il proprietario, l'oggetto appartiene a chi l'ha ritrovato.
Se il proprietario o il ritrovatore non reclamano l'oggetto, questo diviene di proprietà del Comune che potrà:
- utilizzarlo per fini istituzionali
- cederlo ad associazioni
- alienarlo.