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Comunicare i dati del conducente a seguito di un accertamento di violazione

Descrizione

Comunicare i dati del conducente a seguito di un accertamento di violazione

Avverso un verbale di contestazione di violazione delle norme del Codice della Strada, Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, è possibile proporre ricorso. Il ricorso può essere presentato dal trasgressore e/o dall’obbligato in solido e deve essere presentato (alternativamente):

  • Al Prefetto competente per territorio: il ricorso deve essere trasmesso al Comando accertatore entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, art. 203, comma 1)
  • All’Autorità Giudiziaria Ordinaria (Giudice di Pace): l’opposizione deve essere presentata entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale. Il procedimento è regolato Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e dal Decreto Legislativo 01.09.2011, n. 157, art. 7.

Numerose violazioni del Codice della Strada, Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, comportano sia la sanzione amministrativa pecuniaria, che la sanzione accessoria della decurtazione di punti dalla patente del trasgressore. Qualora venga notificato un verbale del Codice della Strada che comporta la decurtazione dei punti della patente, colui che ha ricevuto la notifica ha l’obbligo di comunicare i dati e la patente di guida del conducente/trasgressore, anche qualora si tratti dello stesso proprietario; le modalità per la presentazione della comunicazione sono indicate nel verbale.

Qualora la violazione sia stata commessa con un veicolo a noleggio, la società di noleggio (locatore), alla notifica del verbale, ha l’obbligo di fornire le generalità del locatario, così da consentire la re intestazione del verbale e la notifica al soggetto che aveva in uso il veicolo in base al contratto di noleggio. 

 

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