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Versare la tassa sui rifiuti (TARI)

Descrizione

Versare la tassa sui rifiuti (TARI)

L'art. 1, comma 639 della Legge 147/2013 ha istituito la IUC (Imposta Unica Comunale). Essa si basa su due presupposti impositivi uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizioni di servizi comunali 

L’articolo 1, comma 738, L. n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020) dispone “A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)” 

TARI (Tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, colpisce l'utilizzatore dell'immobile. 

Il Comune di Riccione iscrive gli stanziamenti di entrata e spesa per il servizio di smaltimento rifiuti nel bilancio dell’ esercizio di competenza, anche nelle more di approvazione del Piano Economico-Finanziario da parte dell’ Autorità’ Regionale. Le tariffe sono approvate entro la data fissata da norme statali per l’ approvazione del bilancio di previsione, sentite le associazioni di categoria. In caso di mancata adozione della delibera s’intendono comunque confermate le tariffe ed aliquote dell’anno precedente ai sensi dell’art. 1 comma 169 della L. 296/2006, con applicazione del tasso d’inflazione programmato. In ogni caso e per il ripristino degli equilibri di bilancio l'ente può modificare le tariffe, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro i termini di cui al comma 2 art. 193 del Tuel. 

Fino all'attuazione delle disposizioni in materia di interscambio di dati fra Catasto ed Agenzia delle Entrate, la superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI e' costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività' di accertamento, il comune, per le unita' immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può' considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 

Per le unita' immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. 

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità' alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, mediante apposita deliberazione, può' prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità' che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero. 

La TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 

Con Delibera dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti ed Ambiente (ARERA) N. 386 del 03.08.2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono state istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a ciascun utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la Tari: 

  •  UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti pari a 0,10 euro/utenza per anno
  • UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi pari a 1,50 euro/utenza per anno

     

 Tali componenti sono gestite dalla CSEA (Cassa per i servizi energetici ed ambientali) a cui il comune di Riccione li riverserà

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