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Rilascio di certificati anagrafici

(urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-05-30;223~art33)
  • Servizio attivo
Procedimento di rilascio di certificati anagrafici
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A chi è rivolto

A norma dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto per i certificati storici, l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta. 

Al rilascio dei certificati anagrafici di cui sopra provvedono anche gli ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono.

Tipo di atto

Chi può richiederlo

Certificati anagrafici relativi alla residenza, allo stato di famiglia e ad ogni altra informazione registrata in ANPR
  • Chiunque previa identificazione
Certificati anagrafici attestanti situazioni anagrafiche pregresse 
  • Chi vanta un interesse giuridicamente rilevante, previa motivata richiesta

Come fare

Per ottenere un certificato anagrafico è possibile:

  • utilizzare i servizi messi a disposizione sul portale ANPR (solo per i certificati relativi alla persona del richiedente e ai componenti della sua famiglia anagrafica)
  • recarsi personalmente in Comune
  • presentare domanda compilando e trasmettendo la modulistica messa di disposizione

Costi

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento
Diritti di segreteria e istruttoria
(se il procedimento non è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo)
0,25 €
Diritti di segreteria e istruttoria
(se il procedimento è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo)
0,50 €

 

I certificati anagrafici sono soggetti all’assolvimento dell’imposta di bollo così come previsto dall’articolo 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo) e dall’articolo 1 della Tariffa allegata al citato d.P.R. n. 642/1972, fatte salve specifiche esenzioni previste dalla legge per determinati usi.

La marca da bollo da euro 16,00 deve essere preventivamente acquistata in tabaccheria e presentata dall’interessato al momento della richiesta del certificato.

I certificati anagrafici sono anche soggetti ai diritti di segreteria in misura pari a euro 0,50 (in caso di certificato rilasciato in bollo) e a euro 0,25 (in caso di certificato esente).

Le certificazioni in ordine a più informazioni registrate in anagrafe e riferite alla medesima persona sono riportate in un unico certificato. 

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene il certificato anagrafico o l'atto di stato civile chiesto.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: In caso la domanda venga presentata direttamente in Comune la conclusione del procedimento è immediata, in caso la domanda venga presentata telematicamente o nel caso dei certificati storici la conclusione del procedimento è 30 giorni.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio direttamente online tramite la tua identità digitale

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio

Contatti

Argomenti:
  • Accesso all'informazione
Categorie:
  • Anagrafe e stato civile
Ultimo aggiornamento: 16/01/2025 12:06.03

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