A chi è rivolto
A norma dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto per i certificati storici, l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta.
Al rilascio dei certificati anagrafici di cui sopra provvedono anche gli ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono.
Tipo di atto | Chi può richiederlo |
Certificati anagrafici relativi alla residenza, allo stato di famiglia e ad ogni altra informazione registrata in ANPR |
|
Certificati anagrafici attestanti situazioni anagrafiche pregresse |
|