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Versare la tassa sui rifiuti (TARI): dichiarazione per utenze non domestiche

(urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1)
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Procedimento di dichiarazione per utenze non domestiche

A chi è rivolto

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.


La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, mediante apposita deliberazione, puo' prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantita' che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.

 

 

Approfondimenti

Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo dell'imposta, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili. 
 

Puoi trovare le informazioni consultando la pagina dedicata.

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.

Sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento

  • La sanzione amministrativa è pari al 30% del tributo dovuto e non versato in applicazione dell’art. 13 D.Lgs. 471/1997.

Sanzione per infedele dichiarazione

  • E' applicata una sanzione dal 50% al 100% della tassa evasa.

Sanzione per omessa dichiarazione

E' applicata una sanzione dal 100% al 200% della tassa evasa.

Per un'utenza non domestica di 100 mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5,00% e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 1.127,00, calcolato applicando:

Tariffa : € 10,73240

Quota : € 10,73240 * 100 * (365/365) = € 1.073,24 

Totale imposta : € 1.073,24 

Totale : € 1.073,24 + 5,00% = € 1.126,90 = tot. arrotondato €1.1.27,00 
 

Per un'utenza non domestica di 1000 mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5,00% e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 7.894,00, calcolato applicando:

Tariffa : € 7,51766 

Quota : € 7,51766* 1000 * (365/365) = € 7.517,66 

Totale imposta : € 7.517,66 

Totale : € 7.517,66 + 5,00% = € 7.893,54 = tot. arrotondato €7.894,00 
 

Come fare

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla Tari entro il termine di giorni trenta (30) dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di giorni trenta (30) da quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi muniti di apposita delega, entro 30 giorni dalla cessazione. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i daticatastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

 

Con la dichiarazione il contribuente mette a conoscenza il Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, da cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta. La TARI infatti non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento delle pratiche anagrafiche, ai fini dell'applicazione della tassa occorre presentare apposita dichiarazione indicando:

  • l'inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza
  • la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni
  • il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione deve essere presentata:

  • per le utenze domestiche, nel caso di residenti da uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare e nel caso di non residenti da uno dei detentori/possessori a qualsiasi titolo
  • per le utenze non domestiche, dal legale rappresentante della ditta o società che occupa i locali
  • per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU, TIA e TARES già presentate e registrate in banca dati, salvo intervenute variazioni. Se non intervengono cambiamenti la dichiarazione vale anche per gli anni successivi.

Le tempistiche di dettaglio relative al versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.

Dichiarazione di inizio, variazione o cessazione di occupazione unità immobiliare ai fini TARI (Tassa Rifiuti) per utenze non domestiche
Copia del documento d'identità
Documentazione attestante il titolo di possesso
Planimetria catastale dei locali e delle aree

Costi

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all’anno in corso.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 06/06/2024 sono state approvate le scadenze per il pagamento della tariffa riferita all’anno 2024: 

  • 1° Rata 30 Agosto 2024
  • 2° Rata 29 Novembre 2024

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Imposte
  • Gestione rifiuti
Categorie:
  • Tributi, finanze e contravvenzioni
Ultimo aggiornamento: 19/12/2024 11:39.46

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